Eredità: accettazione espressa e accettazione tacita

Domanda

In occasione del rogito di vendita di una casa avuta in eredità, circostanza in cui è stata anche presentata regolare dichiarazione di successione, oltre alla conseguente domanda di voltura al Catasto, il notaio dell'acquirente sostiene che sia necessaria la sottoscrizione, da parte degli eredi, di una "dichiarazione di accettazione dell'eredità". E' corretto quanto sostiene il notaio?  
 

Risposta

L’eredità si acquista solo con l’accettazione da parte dell’erede designato (articolo 459 del codice civile, "Acquisto dell`eredità"). Tale accettazione può essere espressa, ovvero tacita (articolo 474 del codice civile, "Modi di accettazione").
L’accettazione è espressa quando è contenuta in un atto formale, cioè in un atto pubblico o in una scrittura privata (articolo 475 del codice civile, "Accettazione espressa") ; è tacita quando la persona chiamata all’eredità pone in essere un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non potrebbe compiere se non nella qualità di erede (articolo 476 del codice civile, "Accettazione tacita"). Il compimento di un atto di disposizione dei beni ereditari, come la donazione, la vendita o la cessione, rientra tra le ipotesi di accettazione tacita dell’eredità (articolo 477 del codice civile, "Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione"). Pertanto, in questi casi, non è necessaria, da parte degli eredi, la sottoscrizione di alcuna dichiarazione di accettazione dell’eredità. 
 

Aggiornata il 03/01/2012 da FormezPA

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