Esiste la possibilità per un pensionato della pubblica amministrazione di cumulare pensione e redditi? In particolare, è stato fissato un limite massimo di reddito annuo che si può cumulare con la pensione, oppure ci sono dei limiti oltre i quali il cumulo non è più possibile?
L'articolo 19 del Decreto legge 112/2008, convertito con la Legge 133/2008, ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Lo stesso articolo ha stabilito anche che, sempre dal 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con 40 anni di contributi o al compimento dell'età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).
L'abolizione del limite di cumulo tra pensioni e reddito non vale nei confronti dei titolari di pensioni ai superstiti e di pensioni di invalidità.
Per maggiori informazioni si riporta il link alla nota operativa Inpdap n. 22 del 7 giugno 2011 in materia di cumulo di pensione con redditi da lavoro. Nella stessa sono illustrate alcune tabelle esplicative utili per l'individuazione dei singoli casi.
Aggiornata il 13/04/2012 da FormezPA