Pubblico Registro Automobilistico (PRA): ritrovamento di un veicolo dopo furto e rientro in possesso

Domanda

Cosa fare se, dopo aver fatto l’annotazione al P.R.A. della perdita di possesso, il veicolo viene ritrovato?
 

Risposta

In questo caso, entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al P.R.A. l'annotazione del "rientro in possesso". La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso.
La documentazione da presentare è la seguente:

  • Certificato di Proprietà su cui è stata annotata la perdita di possesso o, in assenza di questo, la denuncia di smarrimento dello stesso (mod. NP-3);
  • provvedimento emesso dalle Autorità competenti con il quale si dispone la riconsegna del veicolo;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si dichiari la causa del rientro in possesso da parte dell'intestatario o dell'acquirente

Le somme dovute per l'annotazione al P.R.A. del rientro in possesso del veicolo sono:

  • Emolumenti ACI 7,44 euro
  • Imposta di bollo per trascrizione al P.R.A. 29,24 euro (in caso di utilizzo del CdP) o 43,86 (in caso di utilizzo del modello NP-3B)

Le pratiche auto possono essere svolte, oltre che di persona curando direttamente i vari adempimenti, anche tramite le agenzie, comprese le Delegazioni ACI: in questo caso si paga, oltre al costo “vivo” della pratica, anche il servizio di intermediazione che è offerto in regime di libero mercato.
Per approfondimenti: ACI

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

Hai trovato utile questa risposta?
Sì
Così così
No
Pubblico Registro Automobilistico (PRA): ritrovamento di un veicolo dopo furto e rientro in possesso