Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Domanda

Quale è la norma che disciplina il divieto di sosta dei veicoli?

Risposta

L'articolo 158 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"  disciplina il divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

Testo dell'articolo 158
La fermata e la sosta sono vietate:

  • in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino ad essi da intralciare la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento. anche in loro prossimita';
  • in prossimita' e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che che si tratti di veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
  • Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Chiunque viola le disposizioni del comma I e delle lettere d), g) e h) del comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 . Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 . Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
 

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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