Nel caso in cui si vende un veicolo ad uno straniero non residente in Italia, che esporterà il veicolo all’estero, chi può radiare il veicolo dal PRA?
Sia il venditore (quale intestatario al PRA) sia l'acquirente straniero (quale avente titolo) possono richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) l'annotazione della radiazione per esportazione all'estero.
Le operazioni vengono effettuate in tempo reale attraverso la procedura di Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) che permette all'utente di rivolgersi presso qualsiasi punto STA in Italia.
Gli STA sono attivi presso gli Uffici Provinciali ACI-PRA, gli Uffici Provinciali del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche automobilistiche abilitate.
Nel caso in cui il venditore provveda direttamente alla radiazione per esportazione del veicolo, deve consegnare all'acquirente estero non residente in Italia, un estratto cronologico e, se il veicolo viene esportato in
un paese dell'Unione Europea, la carta di circolazione annullata e restituita dal PRA, per permettere l'iscrizione del veicolo nello stato estero.
Il venditore tratterrà il certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione per esportazione.
Per una maggiore tutela e garanzia del venditore è consigliabile che le parti stipulino un atto di vendita del veicolo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata, da conservare insieme al certificato di
radiazione rilasciato dal PRA.
Qualora il venditore sia già all'estero con il veicolo, potrà rivolgersi al Consolato italiano per richiedere questa pratica.
Per approfondimenti: ACI
Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA