Possono essere ammessi a frequentare i corsi di lingua italiana organizzati nell'ambito degli Accordi di programma con le Regioni e Province autonome per immigrati extracomunitari regolarmente residenti in Italia anche i richiedenti asilo e rifugiati politici in attesa di permesso di soggiorno?
Sì. I richiedenti asilo o coloro che attendono il riconoscimento dello status di rifugiato possono frequentare i corsi di lingua, purché essi siano regolarmente presenti sul territorio, in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 e dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Analoghe considerazioni non possono però muoversi in riferimento a coloro la cui richiesta di asilo o di rifugio è stata respinta e sono in attesa di un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Domande frequenti accordi di lingua
Aggiornata il 16/04/2012 da FormezPA