In caso di licenziamento un lavoratore extracomunitario, legalmente soggiornante in Italia, rischia la revoca del permesso di soggiorno?
NO. L'art. 22 comma 11 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 18 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", stabilisce che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari".
Il D.P.R. 394/1999, che detta le modalità applicative della legge, all'art. 37, commi 1 e 2, ribadisce il suddetto termine, precisando al successivo comma 5 che "Quando il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi".
Infine l'art. 37, comma 6, del D.P.R. 394/1999 prevede che "Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, sussistendone i requisiti di legge".
Sulla durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione è intervenuto il Ministero dell'Interno con circolare n. 2826 del 06/05/2009.
Aggiornata il 02/04/2012 da FormezPA