Differenze tra permesso di soggiorno e "carta di soggiorno".

Domanda

La mia fidanzata di origine russa vorrebbe stabilirsi per un periodo in Italia: può richiedere la carta di soggiorno? Qual è la documentazione da presentare?

Risposta

In Italia il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha sostituito a tutti gli effetti la carta di soggiorno che fino all’inizio del 2007 veniva rilasciata agli stranieri extracomunitari lungo residenti in virtù dell’art. 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998, nella versione previgente alle modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 di "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo". L'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 3/2007 ha infatti sostituito l'art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rubricandolo "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo".

Nell' attuale ordinamento giuridico la "carta di soggiorno" è un istituto completamente diverso. Infatti dall’11 aprile 2007, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, tale denominazione riguarda soltanto il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari che sono familiari conviventi con cittadini comunitari residenti sul territorio italiano (art. 10 Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

Giacchè la signora non è coniuge di cittadino italiano (art. 2 Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), troverà applicazione applicazione l'art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che il "permesso di soggiorno CE di lungo periodo" può essere richiesto dallo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. 

La domanda va presentata presso gli uffici postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati. Alla domanda è necessario allegare:

  • fotocopia di tutto il passaporto (o altro documento equipollente);
  • fotocopia dichiarazione redditi (mod. Unico, mod. 730, mod. CUD, relativi all’anno precedente). Ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesta l'esibizione dei bollettini INPS o l'estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale);
  • copia delle buste paga relative all'anno in corso;
  • attestato di idoneità alloggiativa (nel caso di richiesta estesa ai familiari);
  • documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
  • certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (da richiedere entrambi all’Ufficio Casellario del Tribunale);
  • bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50);
  • marca da bollo di € 14,62.

Inoltre, è importante ricordare che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo:

  • è a tempo indeterminato;
  • è valido come documento di identificazione personale per 5 anni (successivamente il  richiedente può chiederne il rinnovo producendo nuove fotografie);
  • non può essere rilasciato allo straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico;
  • non può essere richiesto dai titolari di permesso di soggiorno per studio, formazione  professionale, protezione temporanea, motivi umanitari, asilo, né dai titolari di  permesso di soggiorno di breve periodo.

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
La guida "In Italia in regola" pubblicata dal Ministero dell'Interno
 

Aggiornata il 05/01/2012 da FormezPA

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