Informazioni obbligatorie su web per le società di capitali

Domanda

Un titolare di una società di capitali intenzionato a pubblicizzarla su internet, quali informazioni deve inserire?

Risposta

A luglio del 2009 è entrata in vigore la LEGGE 7 Luglio 2009, n.88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, che, all’articolo 42, recependo la direttiva 2003/58/CE, modifica l’art. 2250 del Codice civile (ricercabile a partire da questa pagina), e stabilisce che le società di capitali che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma e, cioè, la sede sociale, l’Ufficio del registro delle imprese presso cui si è registrati e numero di registrazione (REA), il capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio secondo la somma effettivamente versata, l'eventuale stato di liquidazione della società, e, nel caso di Srl o di Spa, la presenza di un socio unico.
La nuova norma ha inoltre modificato l'art. 2630 del Codice civile (ricercabile a partire da questa pagina) prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro per l'amministratore unico, ciascun amministratore del CdA ed eventualmente i sindaci, essendo loro tenuti per legge, a causa delle funzioni rivestite nella società, a fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte di cui sopra.
C’è da sottolineare che, contrariamente alla norma sull’apposizione della Partita IVA, questa nuova legge non è molto chiara circa le modalità di fornitura di tali informazioni; se cioè, esse debbano essere poste nella pagina iniziale (home page) di un sito, se possono essere, invece, pubblicate in una sezione dedicata (ad esempio “NOTE LEGALI” oppure “CREDITI”). In assenza di giurisprudenza su casi concreti, data la recente approvazione della suddetta norma, si può far riferimento ad accorgimenti che vengono usati in maniera prevalente e, cioè, (solo a titolo esemplificativo) inserire tali informazioni all’interno del “CHI SIAMO”, oppure nel FOOTER, oppure nei CONTATTI, oppure in una pagina apposita per i dati societari, oppure in un POPUP o dove si ritiene più opportuno, purché sia facilmente individuabile dal navigatore. Inoltre è controverso se tale disposizione di legge si applica anche ai social network (tipo Facebook) che offrono la possibilità di pubblicizzare la propria attività imprenditoriale in apposite pagine, ma nel dubbio è consigliabile inserire tali informazioni anche su questi.
Di seguito, un esempio di informazioni obbligatorie: DELTASRL (se con unico socio) Unipersonale, sede legale: Via Milano n. 1 - 00100 Roma (RM), P.IVA e C.F.: 12345678901, Capitale sociale: €. 30.000 i.v. (interamente versato), Iscritta al Reg. Imprese di Roma al n. 12345678901.
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento alle Camere di Commercio di zona oppure rivolgersi a Retecamere (sezione contatti).

Aggiornata il 09/01/2012 da FormezPA

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