Il titolare di un'industria che produce un'alterazione dell'ambiente esterno o la cui attività comporta il deposito e/o l'uso di sostanze chimiche e/o pericolose, cosa deve fare?
Ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modificazioni, le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono pericolose per la salute degli abitanti sono suddivise in due classi.
La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.
La seconda classe comprende quelle che richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
Per le attività classificate come prima classe è necessario ottenere l’autorizzazione alla permanenza nell’abitato, che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie
per non recare danno alla salute e molestia al vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche deve, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, nell'interesse della
salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele.
Sul sito del Comune di Milano è possibile accedere ad informazioni ed approfondimenti.
Aggiornata il 04/04/2012 da FormezPA