Domanda
Chi sono i beneficiari ai quali, in casi particolari, spetta l'assegno di maternità comunale?
Risposta
Nei seguenti casi particolari, l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.
- Madre minore di età: l’assegno può essere richiesto dal padre maggiorenne residente in Italia, cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. L’assegno è concesso a condizione che: 1) il figlio sia iscritto nella famiglia anagrafica del padre e comunque
non sia affidato ad altre persone; 2) la madre, al momento del parto, risulti regolarmente residente e soggiornante in Italia.
- Madre e padre minorenni: l’assegno può essere richiesto dal genitore della madre, in nome e per conto della figlia minorenne regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto. In
mancanza del genitore, l’assegno può essere richiesto dal legale rappresentante della minorenne.
- Decesso della madre (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): l’assegno che sarebbe spettato alla madre può essere richiesto dal padre (o dal coniuge della donna
adottiva/affidataria), regolarmente soggiornante e residente in Italia, se il figlio è iscritto nella famiglia anagrafica del padre e comunque non è affidato ad altre persone.
- Abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre: l’assegno può essere richiesto esclusivamente dal padre residente in Italia, cittadino italiano comunitario o non comunitario in
possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. In tale caso: 1) il figlio dev’essere iscritto nella famiglia
anagrafica del padre e comunque non affidato ad altre persone; 2) la madre, al momento del parto, deve risultare regolarmente residente e soggiornante in Italia.
- Separazione legale tra i coniugi adottivi o affidatari: se l’assegno non è stato richiesto dalla madre adottiva o affidataria, può essere richiesto dall’adottante o dall’affidatario preadottivo residente in Italia,
cittadino italiano comunitario o non comunitario in possesso di titolo di soggiorno (carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino
comunitario) riguardo al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica.
- Adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, Legge 184/1983: l’assegno può essere richiesto dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua
potestà e comunque non in affidamento presso terzi
- Minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori: l’assegno è richiesto dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore sia nella sua famiglia anagrafica.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Inps: Assegno di maternità dei Comuni.
Aggiornata il 02/01/2012 da FormezPA