Accesso a documenti e atti amministrativi

Domanda

Come si può accedere ai documenti e agli atti della Pubblica Amministrazione?

Risposta

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi (cittadino, straniero, apolide) abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Questo vuol dire che la posizione di chi chiede l'accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo.

Quindi, potrà accedere agli atti non solo chi può iniziare un ricorso giurisdizionale o amministrativo, ma anche chi - secondo la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - può partecipare ad un determinato procedimento amministrativo.
Può accedere agli atti della Pubblica Amministrazione chi può dimostrare che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno del procedimento, abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Per questo, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dalla lesione della posizione giuridica del richiedente, e quindi, a maggior ragione, dalla attualità della lesione.


Sono oggetto d'accesso tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quei documenti che rientrano in una delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24 della stessa Legge, identificati in appositi regolamenti dalle singole amministrazioni.

La domanda d'accesso deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo "detiene stabilmente".

Se si tratta di atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, la domanda va rivolta nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Destinatari della istanza sono le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, a prescindere dalla loro personalità giuridica.


Nel caso in cui la domanda venisse presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso, deve essere trasmessa dall'ufficio che l'ha ricevuta all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.

Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto, il cittadino deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare o avere in copia; provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta. Se l'amministrazione non può accogliere immediatamente la domanda di accesso formulata verbalmente, invita l'interessato a presentare richiesta scritta. 

Per approfondimenti: Governo Italiano - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Aggiornata il 03/01/2012 da FormezPA

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