La prescrizione dei contributi

Domanda

In caso di vuoto contributivo è vero che, se la situazione non viene regolarizzata entro 5 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versamento dei contributi, questi ultimi cadono in prescrizione?

Risposta

In caso di vuoto contributivo e in mancanza di una regolarizzazione di tale vuoto, trascorsi 5 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versare i contributi, questi cadono in "prescrizione", cioè l'Inps non può più richiederne il versamento e il datore di lavoro non può più volontariamente regolarizzare la posizione del dipendente. Il termine di prescrizione è fissato a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1996, mentre in precedenza tale termine era fissato dopo 10 anni. Il termine decennale permane nel caso in cui siano il lavoratore o i suoi superstiti a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro. Gli atti interruttivi della prescrizione sono quelli previsti dall'articolo 2943 del Codice Civile. La Circolare Inps n 69/2005 precisa che in ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l'Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva.

Per ulteriori approfondimenti: INPS - Contributi da riscatto

Aggiornata il 18/04/2012 da FormezPA

Hai trovato utile questa risposta?
Sì
Così così
No
La prescrizione dei contributi