Domanda
Quali sono nel dettaglio le forme di assistenza che deve prestare il gestore aeroportuale a un passeggero disabile o a mobilità ridotta?
Risposta
In base all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 1107/2006, il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente le
misure di assistenza necessarie ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta per consentire di:
- comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
- spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
- adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;
- procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
- imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
- riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
- procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
- sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
- procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
- procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
- prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
- poter utilizzare i servizi igienici in caso di necessità;
- poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco;
- ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;
- ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;
- poter accedere alle informazioni sui voli in formato accessibile.
Per approfondimenti: ENAC
Aggiornata il 04/01/2012 da FormezPA