Cosa devono fare i genitori per presentare la domanda di adozione di un minore italiano?
I coniugi che abbiano i requisiti previsti dalla legge possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni specificando l’eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori handicappati -condizioni
indicate dall'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992,n.104 -
E’ possibile presentare più domande, anche successive, a più Tribunali per i minorenni ma in questo caso deve essere data comunicazione a tutti i Tribunali precedentemente aditi. I tribunali possono chiedere copia degli
atti di parte ed istruttori agli altri Tribunali. In realtà la coppia aspirante all’adozione segnala solamente la sua disponibilità ad adottare radicata non su un diritto ad avere un bambino ma solo sulla volontà di
accoglierlo se sarà assegnato; da tale dichiarazione di disponibilità non scatta un dovere di risposta da parte dell’organo giudiziario adito ma solo un dovere di effettuare gli accertamenti sulle capacità della coppia e
di tenerla presente per la comparazione nel termine di tre anni. Infine è prevista una automatica caducazione se in questo termine non vi è stato un provvedimento di affido.
Si suggerisce di richiedere ai Tribunali per i minorenni per la presentazione dei documenti a corredo della domanda che in genere sono:
Per approfondimenti:
Ministero della Giustizia - adozione nazionale
Arma dei Carabinieri - adozione e affido di minori
Aggiornata il 03/01/2012 da FormezPA