Adozione internazionale: requisiti dei coniugi per l'adozione

Domanda

Quali requisiti sono richiesti ai coniugi che intendono adottare un minore straniero?

Risposta

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’articolo 6 della Legge 184/1983 (come modificato dall'articolo 6 della Legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento. Inoltre è indispensabile che gli aspiranti all’adozione abbiano ricevuto dal Tribunale per i minorenni competente la dichiarazione di idoneità. La nuova legge ha cercato di rendere meno generica la dichiarazione di idoneità prevedendo che il decreto contenga indicazioni sulle caratteristiche del o dei minori che potranno essere adottati.

 Nello specifico:

"L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riguardo all’età, secondo la legge:

  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.

I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale. Quindi, per adottare bisogna:

  • essere in due;
  • essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
  • non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali.

Per approfondimenti:

Ministero della Giustizia - adozione internazionale

Commissione adozioni internazionali - per adottare

Inoltre, per informazioni è disponibile il numero verde della Commissione per le Adozioni Internazionali   800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13:00). 

Aggiornata il 03/01/2012 da FormezPA

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