Lavoro: voucher per la formazione continua dei lavoratori

Domanda

In cosa consisono i voucher o finanziamenti per la formazione continua dei lavoratori?

Risposta

I voucher sono buoni formativi, rilasciati ai singoli lavoratori, generalmente su presentazione di progetti individuali, per la partecipazione ad attività formative. Il voucher è assegnato al lavoratore sulla base di un progetto, valutato dall'Amministrazione regionale/provinciale competente, e viene pagato all'organismo di formazione a  conclusione delle attività corsuali.
La sperimentazione dei voucher è stata introdotta, a partire dal 1998, in alcune Regioni italiane e si è successivamente diffusa in altre regioni fino a coprire la quasi totalità del territorio nazionale.
Il dispositivo è finalizzato a sostenere la realizzazione di progetti formativi presentati dai singoli lavoratori per dare risposta ad esigenze di aggiornamento e ampliamento di conoscenze e competenze professionali avvertite a livello individuale. La modalità dell'offerta formativa nella formazione tramite voucher è quella della cosiddetta "offerta a catalogo", che dovrebbe aiutare il lavoratore a scegliere un percorso formativo ad hoc tagliato sulle proprie esigenze individuali.
Il principale strumento finanziario a sostegno dei voucher è costituito dalla legge 236/93 (di conversione del Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148).
Indipendentemente dalla fonte finanziaria, il valore economico assegnato al voucher varia da un minimo di 500 Euro a un massimo di 5.000 Euro.
Il voucher non può essere ottenuto in qualsiasi momento ma periodicamente: in genere una volta l’anno, la Regione o le Province emanano un Avviso pubblico per raccogliere le domande dei lavoratori. Quindi, è necessario tenere d’occhio le iniziative della Provincia di residenza e della Regione. Si possono scegliere sia le iniziative di formazione che riguardano il proprio lavoro attuale sia quelle che consentono di migliorare la propria posizione o di cambiare lavoro. I corsi scelti individualmente vanno seguiti fuori dall’orario di lavoro oppure usufruendo, nei casi previsti, delle 150 ore di permesso per studio.

Anche le istituzioni private, inoltre, prevedono forme autogestite di finanziamento della formazione continua, sottoposte al controllo semestrale da parte del Ministero del Lavoro, denominate Fondi Paritetici Nazionali Interprofessionali, istituiti in base all'art.118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388. I soci fondatori di questi Fondi sono le organizzazioni nazionali di maggiore rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori a seconda del settore economico di riferimento. Tali Fondi di tipo privato ma a finanziamento di tipo pubblico, finanziano direttamente la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle aziende aderenti. Infatti, sono proprio le aziende e i lavoratori che finanziano indirettamente questi fondi attraverso il versamento della quota dello 0,30% della propria busta paga all'Inps che provvede al relativo trasferimento ai Fondi che impegnano e spendono queste cifre attraverso avvisi pubblici dedicati ai piani formativi aziendali/settoriali/territoriali/multisettoriali/multiterritoriali/standard/complessi.

Aggiornata il 26/04/2012 da FormezPA

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