A chi spetta l'assegno di maternità dei Comuni?
L'assegno di maternità dei Comuni è un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non
superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore
all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta
L'assegno spetta alle:
1) cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
2) cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
• carta di soggiorno;
• permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Aggiornata il 02/01/2012 da FormezPA