A chi ci si deve rivolgere per avere un contributo per eliminare barriere architettoniche in un'abitazione privata?
La Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 reca le disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici privati già esistenti per garantire una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a coloro che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la concessione di
contributi.
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
La modulistica relativa alla domanda di concessione del contributo è disponibile presso i servizi sociali di ogni Comune.
Ai sensi dell’art.11, comma 1 della Legge 13/1989 gli interessati debbono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’alloggio oggetto dell’intervento entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda deve
essere presentata dal portatore di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e deve riguardare opere non ancora realizzate.
I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno (art.11, comma 4 della Legge 13/1989) comunicano alla Regione il fabbisogno di contributo, tenendo conto di tutte le domande pervenute entro il 1° marzo, comprese quelle degli anni
precedenti che risultano totalmente insoddisfatte o parzialmente soddisfatte.
Aggiornata il 12/01/2012 da FormezPA