Nomina di collaudatore in un progetto edilizio: incompatibilità.

Domanda

Esistono casi di incompatibilità alla nomina di collaudatore?

Risposta

Esistono casi di incompatibilità: l'art. 141, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - indica le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare l'incarico di collaudatore stabilendo che il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Viene poi specificato dalla stessa norma che essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Pertanto, non è possibile che il collaudatore ed il progettista-direttore dei lavori siano soci di una stessa attività o abbiano avuto rapporti lavorativi di collaborazione nell'ultimo triennio dalla nomina. Ove sussista tale stato di incompatibilità, esiste un meccanismo per la risoluzione delle controversie insorte durante la fase di collaudo, attraverso il ricorso all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP). Il Codice dei contratti pubblici, in proposito, stabilisce all’art. 6, comma 7, lett. n) che "l'Autorità su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione".
 

Aggiornata il 30/12/2011 da FormezPA

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