Come fare per - 03/01/2019
I diritti del passeggero in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato sono disciplinati dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento CE 261/2004 (che si applica alle compagnie aeree comunitarie ed a quelle extracomunitarie per i voli che abbiano come località di partenza o destinazione aeroporti presenti sul territorio dellUE).
In questa scheda sono disponibili informazioni relative ai diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato del volo obbligo di informazione da parte della compagnia aerea, sistemazione in classe superiore o inferiore, danneggiamento o smarrimento bagaglio, ritardo prolingato del volo.
Le tutele si applicano:
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- ai voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale
Non si applicano:
- ai voli in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un Paese dell’UE operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto
Per approfondimenti consultare le schede di dettaglio:
Carta dei Diritti del Passeggero
Informazioni per la prenotazione del volo
Dichiarazione del maggior valore del bagaglio
Perdere un volo in coincidenza
Danneggiamento o smarrimento del bagaglio
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